12843 Progressivo. ALLEGATO “B”
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Art. 1
E’ corrente in Verona, l’Associazione “Veronesi nel Mondo”, associazione senza fini di lucro, di utilità sociale. Essa ha durata illimitata.
SCOPO
Art. 2
L’Associazione si propone di svolgere ampia e diffusa opera di assistenza a favore dei veronesi che risiedono all’Estero e di quelli che intendono rimpatriare. Per il raggiungimento di queste finalità l’Associazione provvederà in particolare:
- al collegamento trai veronesi emigrati e le loro famiglie favorendo, tra loro, sempre più frequenti contatti nei modi più opportuni, anche con l’ausilio della pubblicazione di periodici, sussidi audiovisivi, strumenti e programmi informatici ed ogni altro mezzo;
alla promozione all’estero di iniziative idonee ad aggregare i veronesi, con la costituzione di circoli, associazioni e simili che faranno parte integrante del presente organismo e saranno disciplinati con apposite disposizioni regolamentari;
- allo studio dei problemi dell’emigrazione, specie per quanto attiene la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi della persona o della famiglia dell’emigrato o dì chi rimpatria;
- ad ogni altra attività di carattere assistenziale, culturale, formativo e informativo a favore degli emigrati e di chi rimpatria;
- all’aggiornamento costante delle informazioni sui veronesi nel mondo;
- alla documentazione del lavoro e delle attività degli emigrati all’estero;
- all’assistenza, d’intesa con altre istituzioni, agli emigrati veronesi e loro discendenti che rimpatriano;
- alla realizzazione di iniziative, in collaborazione con Enti Pubblici e non operanti a livello comunale, provinciale e regionale, a favore degli emigrati;
- alla realizzazione di pubblicazioni – anche nella veste di editore – scritte, video e telematiche per conseguire i fini sociali;
- all’esecuzione di progetti, incarichi od attività operative affidate da parte di Organi nazionali, regionali, provinciali in materie affini agli scopi dell’Associazione;
- ad ogni azione atta a favorire la ricerca, la conservazione, la tutela, la divulgazione della memoria storica dell’emigrazione veronese, in Italia e nel mondo, curando la creazione ed il rafforzamento di rapporti affettivi, culturali e sociali tra le due componenti della comunità veronese: quella degli emigrati e loro discendenti e quella dei
Per il conseguimento delle finalità su indicate l’Associazione potrà promuovere e coordinare gli interventi solidaristici di altri organismi e collaborare con Uffici e Istituzioni interessati,
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, e non potrà
svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse,
SOCI-COMPOSIZIONE-PERDITA QUALIFICA DI SOCIO
Art. 3
I soci dell’Ente sono fondatori ed ordinari. Sono soci fondatori quelli che hanno fondato l’Associazione e che, come tali, sono elencati nell’atto costitutivo.
Sono soci ordinari quanti, tra Enti Pubblici e privati, persone fisiche o giuridiche, vi aderiscono nell’intento di contribuire al conseguimento delle finalità dell’Associazione.
I soci ordinari devono essere ammessi dal Consiglio di Amministrazione dietro presentazione dì formale richiesta.
I soci devono corrispondere annualmente, a pena di esclusione, la quota di adesione, cosi come deliberata dall’Assemblea. Possono aderire gli Emigranti, gli ex-Emigranti, Persone fisiche, Enti pubblici e privati residenti o con sede in Italia od all’Estero.
Possono, altresì, aderirei discendenti degli Emigranti ed ex Emigranti siano essi residenti in Italia che all’Estero.
La qualifica di socio viene meno in seguito a:
-dimissioni volontarie comunicate per iscritto al Presidente;
- mancato versamento della quota associativa amatale per due anni consecutivi; – estinzione per gli Enti;
- indegnità deliberata dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Collegio dei Probiviri.
I Soci, tenuto conto della omogeneità socio-economica del territorio, possono costituire Circoli, al fine di sensibilizzare, promuovere e rafforzare gli scopi dell’Associazione.
I Circoli possono dotarsi di regolamento che deve essere in linea con lo Statuto dell’Associazione. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere data per un periodo limitato.
Hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della propria quota.
Sono esclusi dall’Associazione i soci che non abbiano provveduto al pagamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi.
MEZZI FINANZIARI
Art. 4
L’Associazione provvede al proprio funzionamento attraverso i seguenti mezzi finanziari:
– la quota di adesione annuale dei soci fondatori e ordinari, determinata dall’Assemblea;
- i contributi a titolo di rimborso delle spese di stampa delle pubblicazioni periodiche e non edite dall’Associazione;
– le contribuzioni ordinarie e straordinarie che siano versate da parte di chiunque intende concorrere al miglior funzionamento e al potenziamento dell’Associazione sotto qualsiasi forma; - i frutti del patrimonio che l’Associazione potrà gradualmente costituire;
- attività marginali o occasionali di carattere commerciale;
– proventi derivanti da proprie iniziative;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
– rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo. –I fondi sono depositati presso un Istituto di Credito individuato dal Consiglio di Amministrazione. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma disgiunta del Presi dente o persona da questi delegata.
L’Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro o donazioni, previa delibera di accettazione dell’Assemblea, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell’atto costitutivo o nello statuto.
ORGANI – ASSEMBLEA. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – IL PRESIDENTE –
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – COLLEGIO DEI PROBIVIRI – PRESIDENTE ONORARIO
Art. 5
Gli Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio del-Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Probiviri;
f) il Presidente onorario.
ASSEMBLEA COMPOSIZIONE
Art. 6
L’Assemblea è composta da tutti i soci fondatori e ordinari e di cui all’elenco citato
all’articolo 3.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea:
a) per la Camera di Commercio n. 3 rappresentanti ciascuno con diritto di voto;
b) per l’Amministrazione Provinciale n, 2 rappresentanti ciascuno con diritto di voto;
c) per il Comune di Verona n. 2 rappresentanti ciascuno con diritto di voto;
d) per la Regione Veneto n. l rappresentante con diritto di voto;
e) per la Curia Vescovile n, l rappresentante con diritto di voto.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea, con voto consultivo, tutti i veronesi emigrati ed ex emigranti, che non facciano parte dei soci ordinari dell’Associazione.
ASSEMBLEA COMPITI
Art. 7
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
a) elezione del Presidente onorario – su proposta del Consiglio di Amministrazione;
b) elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione tra i soci dell’Associazione o loro rappresentanti in caso di Enti o persone giuridiche; elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
c) approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio consuntivo, nonché determinazione della misura della quota annuale dovuta dai soci ordinari;
d) parere in merito alla relazione annuale predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull’attività svolta dall’Associazione e che viene allegata al bilancio;
e) approvazione delle linee di indirizzo da seguire per il raggiungimento degli scopi dell’Ente;
f) eventuali modifiche del presente statuto.
ASSEMBLEA – FUNZIONAMENTO
Art. 8
L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell’anno precedente e per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
L’assemblea è invece convocata in seduta straordinaria quando ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o quando sia richiesto da almeno due terzi dei soci fondatoti e ordinari.
L’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti. Spetta ai soci di cui ai punti a), b) e c) dell’articolo 6, il diritto di veto sulle deliberazioni comportanti modifiche statutarie.
ASSEMBLEA – CONVOCAZIONE
Art. 9
Le Assemblee sono convocate mediante avviso da inviarsi a tutti i Soci Fondatori e Ordinari. La convocazione avviene tramite lettera prioritaria da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per l’assemblea. Nel caso di soci residenti all’Estero la convocazione va trasmessa con lo stesso mezzo almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea. In sostituzione del servizio postale è ammessa anche la comunicazione tramite sistema telematico alla casella di posta elettronica indicata nell’ultima scheda di iscrizione a socio. La convocazione potrà comunque essere considerata valida se effettuata con pubblicazione dì apposito avviso sulla stampa periodica dell’associazione inviata almeno 20 giorni prima della riunione o tramite avviso su quotidiano locale pubblicato almeno 10 giorni prima dell’assemblea.
ASSEMBLEA – VALIDITA’
Art. 10
Per la validità delle Assemblee è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenut.
I componenti dell’Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, da darsi esclusivamente ad altri componenti dell’Assemblea stessa. Nessun partecipante
può essere destinatario di più di due deleghe.
ASSEMBLEA – DIRITTO DI VOTO
Art. 11
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere data per un periodo limitato.
Hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della propria quota.
Sono esclusi dall’Associazione i soci che non abbiano provveduto al pagamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE – COMPITI – DURATA
Art. 12
Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero che può variare da un minimo di 7 fino ad mi massimo di l I membri.
Essi durano in carica 5 anni. e sono rieleggibili.
Le cariche sociali ad ogni livello sono onorifiche.
Fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione – limitatamente al, periodo del proprio mandato oppure alla durata in carica dell’Organo amministrativo di appartenenza – un rappresentante per ognuno dei seguenti Organismi: Regione Veneto, Amministrazione provinciale, Comune di Verona, Camera di Commercio I.A.A. di Verona, Curia Vescovile. Inoltre fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione un rappresentante dei Giovani veronesi che hanno risieduto all’Estero, indicato dal Gruppo Giovani, il quale si doterà di apposito regolamento da far approvare dal Consiglio di Amministrazione.
Per Giovani si intendono i soggetti sino a 39 anni.
L’Assemblea, pertanto, provvede ad eleggere un numero massimo di 5 membri, atteso che 6 sono di diritto.
Compete al Consiglio di Amministrazione: —
1) eleggere il Presidente ed i due Vice Presidenti tra i propri membri scelti fra i delegati di cui alle lettere a), b) e e) dell’articolo 6;
2) adottare tutte le deliberazioni necessarie per il conseguimento dei fini sociali in attuazione delle direttive fissate dall’assemblea;
3) individuare e proporre le linee dì indirizzo e di programma dell’Associazione;
4) predisporre, annualmente, i bilanci da sottoporre, poi, all’assemblea;
5) decidere sull’ammissione di nuovi soci;
6) provvedere alla nomina del Segretario dell’Associazione; al reclutamento dei dipendenti dell’Associazione ed al loro eventuale licenziamento ed al conferimento di eventuali incarichi, dì consulenza.
7) Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Tecnico con compiti operativi, composto da 3 a 7 membri scelti tra i propri associati e coordinato dal Presidente.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCAZIONE
Art. 13
Il Consiglio dì Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso, contenente l’ordine del giorno, da inviarsi con lettera raccomandata almeno 5 giorni prima di ciascuna riunione al domicilio di ciascun Consigliere.
In caso di necessità o urgenza il Presidente può convocare il Consiglio di Amministrazione anche a mezzo fax o posta elettronica o sms con preavviso di almeno due giorni.
Il Consiglio dì Amministrazione è altresì convocato quando lo richieda un terzo dei suoi membri con specifica indicazione degli argomenti che si intendono trattare. — Le sedute del Consiglio dì Amministrazione sono comunque valide, indipendentemente dalle modalità dì convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi componenti.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – VALIDITA’ DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
Art. 14
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate
a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
IL PRESIDENTE
Art. 15
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. Egli convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e ne dirige i lavori.
In caso di necessità ed urgenza il Presidente può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio, Tali provvedimenti sono sottoposti al Consiglio di Amministrazione per la ratifica, nella prima riunione successiva.
In caso di assenza od impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente più anziano d’età, o in caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, il Consigliere più anziano d’età.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 16
il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti. I revisori effettivi e quelli supplenti sono eletti dall’Assemblea su designazione dei rappresentanti degli Enti di cui al precedente articolo 6, sub a) b) e c).
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 5 anni e svolge funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Associazione attestando la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione. A tal fine redige specifiche relazioni da allegare al conto consuntivo, o al bilancio preventivo ed alle sue eventuali variazioni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 17
Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 membri effettivi e di due supplenti. i Probiviri possono essere anche non soci e durano in carica 5 anni. Spetta al Collegio dei Probiviri giudicare se determinati atti o comportamenti dei Soci siano incompatibili con le finalità dell’Associa7ione. Compete al Presidente dell’Associazione deferire al Collegio dei Probiviri ogni atto di cui sopra ritenuto meritevole di censura in relazione agli scopi che l’Associazione si propone. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono impugnabili avanti l’Assemblea che decide inappellabilmente con voto segreto.
SOSTITUZIONE DELLE CARICHE NEL CORSO DELLA LORO VALIDITA’
Art. 18
Qualora nel quinquennio vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione la surrogazione viene effettuata dal Consiglio per cooptazione, e la persona cooptata rimane in carica fino alla prima assemblea utile. Le persone elette ad una carica nel corso del quinquennio scadono assieme a quello nominato all’inizio del medesimo.
SEGRETARIO
Art. 19
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario che supporta il Presidente e cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione attribuisce al Segretario con propria delibera i compiti.
ESERCIZIO FINANZIARIO RENDICONTO
Art. 20
L’esercizio finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare, Il Consiglio predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo annuali dell’Associazione e li sottopone, per l’approvazione, all’Assemblea. Tali adempimenti devono essere effettuati rispettivamente entro il 30 aprile ed il 31 ottobre di ciascun anno.
DISTRIBUZIONE UTILI
Art. 21
L’Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente all’attuazione dell’attività istituzionale. L’Associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, anche indirettamente, né fondi o risorse o capitale nel corso delle sue attività,
FUNZIONE DI TESORERIA
Art. 22
Le funzioni di tesoreria dell’Associazione possono essere affidate ad un Istituto di Credito in forza di apposita convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione,
MODIFICHE
Art. 23
Le eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere adottate con deliberazione dell’Assemblea straordinaria che deciderà validamente in prima convocazione, con l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
SCIOGLIMENTO
Art. 24
L’Assemblea, che delibera l’eventuale scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, nomina uno o più liquidatori e dispone in merito alla devoluzione del patrimonio sociale.
Il patrimonio deve essere devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità, secondo le vigenti disposizioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
NORME FINALI
Art. 25
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile.
Firmato:
Morando Fernando
Notaio Art Paladini